La manutenzione preventiva e periodica dei macchinari è una pratica complessa che deve essere oggetto di attenzione e valutazione fin dalle fasi di progettazione dell’impianto; un importante ruolo riveste, inoltre, una specifica formazione dei lavoratori.

Nel 2014 la regione Emilia-Romagna ha istituito un gruppo di lavoro regionale per la prevenzione infortuni sul lavoro nel comparto della ceramica (tra Regione Emilia-Romagna, Aziende USL di Modena e Reggio Emilia, Parti sindacali e datoriali del settore ceramico) con l’obiettivo di mettere a punto indicazioni condivise per chiarire obblighi e responsabilità nella marcatura CE di macchine e impianti nel comparto.

Il concetto di insieme di macchine

All’interno degli ambienti ceramici moderni sono stati raggiunti elevati livelli di automazione che semplificano il processo produttivo e facilitano il lavoro dei dipendenti. Le macchine, attrezzature e impianti devono rispettare le disposizioni normative in materia introdotte dalla Direttiva 2006/42/CE.

All’interno della Direttiva con il termine macchina viene definito anche l’insieme di macchine o quasi-macchine disposte e comandate in modo da avere un funzionamento solidale. Anche per gli impianti del settore ceramico, prima dell‘immissione sul mercato o messa in servizio, gli stessi dovranno essere oggetto di un’apposita valutazione dei rischi e analisi della conformità. 

Il funzionamento solidale

Per definire se un impianto funziona in modo solidale devono verificarsi contemporaneamente tre condizioni: le unità che lo costituiscono devono avere una funzione condivisa (come la produzione di un prodotto specifico), il collegamento tra le varie parti deve essere realizzato in modo funzionale e deve essere presente un sistema di comando comune. 

Il ciclo di produzione ceramico è un chiaro esempio di macchine disposte in modo da avere un funzionamento solidale.

L’importanza delle normative per una corretta valutazione dei rischi

In impianti complessi, come quelli presenti nella produzione ceramica, è necessario definire contrattualmente e a priori chi è il responsabile della sicurezza. Per questo motivo, sono state redatte diverse normative che chiariscono il concetto di responsabilità negli ambienti produttivi, rivolte ai fabbricanti e agli utenti che intervengono apportando modifiche ai macchinari.

Normative di questo tipo rafforzano ulteriormente gli obblighi dei datori di lavoro, chiamati a valutare la conformità delle attrezzature.

Le responsabilità dei costruttori

In fase di montaggio, i costruttori devono tenere conto di problematiche-tipo come l’interfacciamento degli operatori con le varie parti che compongono la macchina, la gestione degli arresti della linea, le modalità di accesso all’impianto e le emissioni a esso correlate. Una corretta valutazione dei rischi d’insieme deve considerare il sistema produttivo nella sua totalità. 

I requisiti per garantire la sicurezza in fase di montaggio e manutenzione

La sicurezza della macchina deve essere garantita anche nelle fasi di montaggio e manutenzione. Per questo, il fabbricante dovrà accertarsi che:

  • Siano rispettati i Requisiti Essenziali di Sicurezza dell’impianto.
  • Il fascicolo tecnico della macchina sia formato e risulti disponibile. 
  • Siano effettuate le procedure di valutazione della conformità.
  • Siano presenti le informazioni necessarie all’interno del Manuale d’uso dell’impianto. 
  • Venga redatta e messa a disposizione la dichiarazione CE di conformità dell’impianto.
  • Sia apposta la marcatura di conformità CE dell’impianto.

La gestione delle emergenze

Le diciture riportate nella Direttiva Macchine prevedono che ci sia un’unica gestione degli arresti di emergenza all’interno della stessa linea produttiva.

Il principio generale è che ciascuna linea deve essere dotata di un sistema di arresto di emergenza in grado di disattivare istantaneamente tutte le situazioni di potenziale pericolo.

La valutazione dei rischi d’insieme

Le Direttiva quadro dell’Unione Europea sulla Sicurezza e Salute dei Lavoratori (Direttiva 89/391) introduce la Valutazione dei Rischi quale strumento chiave di prevenzione. Tale aspetto è ripreso anche Direttive successive compresa la Direttiva Macchine che sottolinea l’importanza della valutazione dei rischi d’insieme; valutazione che deve tenere anche in conto dell’adeguatezza (suitability) delle singole parti che costituiscono l’impianto e dei rischi causati da assemblaggi non approvati dalla marcatura CE.   

La marcatura CE in caso di interventi importanti

All’interno della Guida Europea si fa inoltre chiarezza su come considerare le modifiche effettuate sulle macchine in uso nei cicli produttivi.

Le normative redatte su questo tema prevedono che venga effettuata una nuova marcatura CE in caso di interventi importanti che potrebbero compromettere la sicurezza degli impianti.

La Ceramica Italiana adempie al protocollo di sicurezza sui luoghi di lavoro

Negli ambienti di produzione delle piastrelle, i datori di lavoro si impegnano per rispettare le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 81/2008 e garantiscono la permanenza dei requisiti richiesti per gli ambienti e le attrezzature di lavoro.

Per la corretta applicazione della Direttiva Macchine (2006/42/CE) nel settore Ceramico il lavoro svolto dal gruppo di lavoro regionale (Emilia-Romagna) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro rappresenta un valido strumento di supporto.

La “Guida operativa” e le 21 specifiche “Schede tecniche” realizzate forniscono indicazioni pratiche volte a definire in maniera chiara e precisa il ruolo dei produttori, degli installatori e degli utilizzatori per una corretta applicazione delle disposizioni in materia.

I documenti, presentati ufficialmente in occasione del convegno del 13 luglio 2018 svoltosi a Bologna, sono disponibili al seguente link:

https://www.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/documentazione/studi-ricerche-documenti/2017/marcatura-ce-degli-impianti-ceramici